Art. 12.
(Richiesta e primo rilascio del permesso di soggiorno).

      1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto unicamente per soggiorni superiori a tre mesi. Esso è richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, al questore della provincia in cui il cittadino e la cittadina stranieri si trovano entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, salvi i casi di forza maggiore espressamente motivati, ed è rilasciato sulla base delle motivazioni indicate nel visto di ingresso. Il citato regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

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      2. Per soggiorni inferiori a tre mesi, il cittadino e la cittadina stranieri sono tenuti a comunicare per iscritto la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano, entro quindici giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, salvi i casi di forza maggiore espressamente motivati. La questura rilascia apposita ricevuta, nella quale devono essere indicati il motivo e la scadenza del soggiorno in Italia.
      3. Il permesso di soggiorno è rilasciato o rifiutato dalla questura competente entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la relativa domanda.
      4. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato per ricerca di lavoro, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, o per lavoro autonomo, sulla base del visto di ingresso.
      5. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro ha durata annuale.
      6. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ha durata triennale.
      7. Nell'ipotesi di ingresso per lavoro su chiamata nominativa di cui all'articolo 27 il permesso di soggiorno è rilasciato per motivi di lavoro subordinato, previa stipula di un contratto di lavoro con il datore di lavoro che ha effettuato la chiamata. Sulla base di documentati motivi, non addebitabili a responsabilità del lavoratore, che abbiano determinato la mancata stipula, il permesso di soggiorno è rilasciato per motivi di lavoro ove il cittadino e la cittadina stranieri stipulano un contratto di lavoro con altro datore, ovvero per motivi di ricerca di lavoro.
      8. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato, rilasciato al cittadino e alla cittadina stranieri a seguito del loro ingresso in Italia, ha una durata di almeno un anno per contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, e di due anni per contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi.
      9. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni.
      10. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
 

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di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 36 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
      11. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato per la durata massima di tre anni.
      12. Il permesso di soggiorno per motivi religiosi è rilasciato in relazione alla durata prevista del soggiorno in Italia. Esso ha una durata minima di sei mesi e una massima di tre anni.
      13. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato per due anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21.